Art. 7.

      1. Dopo l'articolo 105-bis della Costituzione, introdotto dall'articolo 4 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente:

      «Art. 105-ter. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni dei magistrati requirenti.
      Competenze aggiuntive possono essere attribuite solo con legge costituzionale».